PRIMO PIANO - DIRITTO D'AUTORE: COSA SAPERE

Quando si sceglie un copione da mettere in scena è importante disporre di tutte le informazioni necessarie in materia di Diritto d'autore. Giunio Lavizzari, delegato nazionale Fita ai rapporti con la Siae, ci spiega come orientarci fra opere tutelate, libere o vincolate.

«Meglio pensarci prima». È questa la prima regola per chi voglia allestire uno spettacolo teatrale, di qualunque genere, e non correre il rischio di incappare in qualche malaugurato guaio con le norme in materia di Diritto d’Autore.
I casi sono tanti e la materia è complesso. Ma è anche vero che qualche paletto è possibile metterlo, così da fare un po’ di chiarezza almeno sui casi “standard”, liberando il campo da possibili dubbi ed equivoci. Per aiutarci in questa operazione ci siamo rivolti a Giunio Lavizzari, componente del Direttivo nazionale Fita e delegato ai rapporti con la Siae.

Intervista lavizzari

Cominciamo da una prima divisione per categorie dei testi teatrali con i quali possiamo trovarci ad avere a che fare...
Una prima divisione è questa : opere tutelate, opere non tutelate e opere di pubblico dominio. L’opera tutelata è quella il cui autore sia iscritto alla Siae. L’opera di pubblico dominio è invece quella firmata da un autore morto da più di 70 anni, periodo dopo il quale non ci dobbiamo più preoccupare nemmeno degli eredi. Infine, l’opera non tutelata, che è tale in diversi casi: se l’autore non è iscritto alla Siae; se è morto anche da meno 70 anni ma gli eredi non hanno rinnovato l’iscrizione alla Siae; oppure se è l’autore stesso a non aver più rinnovato, per qualsiasi motivo, la sua iscrizione.

Per sapere a quale categoria appartiene un’opera, è sempre meglio passare per la Siae?
Se so con certezza chi è l’autore, controllo subito se è morto da più di 70 anni. Qualche caso evidente: Pirandello, Goldoni e altri “classici” sono liberi, e posso tranquillamente non chiedere nulla. Se però non si sa con precisione se l’autore sia morto da almeno 70 anni e si hanno dei dubbi, perché magari si è solo letto il suo nome sul copione ma di lui non si sa niente di più, allora si scrive alla Siae, sezione DOR (opere drammatiche e opere radiotelevisive), e si chiedono informazioni al riguardo.

Nel caso l’opera sia tutelata, bisogna avere altre attenzioni particolari?
Se l’opera è tutelata, bisogna anche controllare se è liberamente rappresentabile o se ci sono dei vincoli. Può succedere, ad esempio, per opere molto conosciute, che gli autori decidono magari di dare in esclusiva ad una compagnia professionista. Nel caso in cui ci siano dei vincoli, però, si può sempre provare a contattare direttamente l’autore per chiedere una deroga: la scelta sta all’autore. Per arrivare a lui, bisogna un po’ ingegnarsi, perché la Siae non dà l’indirizzo: si può chiedere di essere messi in contatto, lasciando un proprio recapito telefonico e l’indirizzo e-mail, o cercare di arrivare all’interessato pr altre vie.

Se l’opera tutelata non ha vincoli, possiamo usarla tranquillamente?
In questo caso, si può mettere in scena. Però può succedere che l’opera non abbia vincoli “oggi”: così si cominciano le prove, ma dopo qualche mese, quando sto per andare in scena, scopro che una compagnia ha ottenuto l’esclusiva... Per questo, anche se non ci sono vincoli – e soprattutto se se si tratta di opere molto note o di traduzioni di opere straniere – conviene farsi mettere in contatto con l’autore e informarlo: il tutto per iscritto, con una bella mail. Al riguardo, Fita sta lavorando con la Siae per far sì che esista un “permesso generale” grazie al quale, se decido di allestire una commedia tutelata ma “libera”, basta comunicarlo alla Siae e non corro il rischio di dover rinunciare alla messinscena.

Un argomento delicato è quello dei rimaneggiamenti...
Non esiste il “liberamente tratto/ ispirato”: un testo o è o non è, o è quell’opera o non lo è. La legge tutela l’opera dell’ingegno: se un testo non è tutelato va bene, ma se è tutelato si rischia il plagio. Questo problema si verifica spesso per traduzioni di autori stranieri. Normalmente i traduttori - che possono essere consorziati in agenzie oppure no - fino a qualche anno fa compravano i diritti dall’autore per un numero illimitato di rappresentazioni. Oggi non comprano più a forfait, ma per un certo numero di spettacoli: l’agenzia di traduzione, allora, può decidere di bloccare la commedia e dare l’autorizzazione volta per volta, per verificare il numero degli spettatori e guadagnarci il più possibile in diritti. Oppure, se l’opera è molto richiesta, tendono a darla prima a compagnie professioniste, che possono assicurare maggiori entrate.

Parliamo meglio del caso dei testi tradotti. Quali attenzioni dobbiamo avere?
La procedura è analoga a quella dei testi teatrali originali. Se il traduttore è vivo, si può vedere se ci sono altre traduzioni che non presentino rischi; se però voglio proprio quella traduzione, devo chiedere alla Siae: se la traduzione è tutelata, c’è la stessa trafila di quanto fatto con l’autore per una sua opera.

E se volessimo tradurre personalmente l’opera tutelata di un autore vivente?
Mi devo rivolgere direttamente all’autore, chiedendo se ha dato l’esclusiva sulla traduzione. Anche in questo caso, sempre meglio scrivere, per chiedere il permesso.

Un caso particolare è il musical. Come ci si deve comportare?
Normalmente il musical costituisce un’entità a sé stante e paga il 15% secco. Poi però, anche lì bisogna vedere com’è stato registrato. Carissime, ad esempio, sono le operette, mentre l’opera lirica ormai è di pubblico dominio, salvo rari casi. Quindi: volete mettere in scena un certo musical? Fate richiesta per vedere se ci sono o meno vincoli. Se potete metterla in scena, pagate il 15%.

Cosa fare se si vogliono apportare delle modifiche ad un testo tutelato?
In teoria per qualsiasi testo – commedia, musical o altro – modifiche sostanziali richiederebbero l’autorizzazione dell’autore (per esempio se voglio cambiare il finale): ma certamente il limite è labile, tanto più se si parla di interpretazione registica… Il consiglio? Conviene sempre agire con chiarezza, chiedendo, verificando e rispettando quanto stabilito. Pensarci prima significa evitarsi delle rogne dopo.

Parliamo di tempistica...
Prima si fa, meglio è. Di solito, quando ci si rivolge alla Siae per una verifica, la risposta è questione di giorni. Ma se dopo 7-10 giorni non si hanno notizie, meglio farsi risentire per sicurezza.

C’è una procedura online che si possa seguire per un primo controllo attraverso il sito?
Al momento no. In realtà, il controllo lo può fare anche il mandatario Siae attraverso l’archivio.

Lei è il delegato Fita ai rapporti con la Siae. In che cosa consiste il suo incarico?
In particolare cerco di rispondere ai quesiti di chi – dopo aver seguito la prassi ordinaria, contattando la Siae o il mandatario – abbia problemi o dubbi. Per contattarmi basta scrivere alla segreteria Fita nazionale (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) chiedendo di girarmi la mail con il problema da sottopormi.

 

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